Diventa Volontario di Protezione Civile
PREMESSA (Tratto da: http://www.protezionecivile.
PREMESSA
Per poter svolgere attività di protezione civile come volontario a supporto delle istituzioni che coordinano gli interventi, è necessario essere iscritti ad una delle organizzazioni di volontariato di protezione civile inserite negli elenchi Territoriali o nell’elenco Centrale.
Gli elenchi territoriali sono consultabili presso la Regione o la Provincia autonoma nella quale si intende svolgere – in prevalenza – l’attività di protezione civile e su questo sito, nella sezione volontariato.
L’elenco Centrale, composto da poche organizzazioni nazionali di coordinamento, è consultabile sempre su questo sito nella pagina elenco centrale delle Organizzazioni di volontariato.
Chi desidera diventare volontario di protezione civile può, al momento dell’iscrizione presso un’organizzazione di volontariato di protezione civile, valutare una serie di elementi che caratterizzeranno la propria attività nel settore scelto:
• ambito territoriale di evento (nazionale, regionale, comunale ecc.);
• tipologia dell’evento (tipo a), tipo b), tipo c) come previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018);
• eventuale specializzazione operativa dell’organizzazione (sub, cinofili, aib);
• livello di partecipazione con le attività istituzionali;
• disponibilità richiesta;
• vicinanza della sede alla propria abitazione.
I regolamenti delle varie associazioni possono prevedere adempimenti o limitazioni particolari (es. visita medica per lo svolgimento di mansioni particolari o requisito della maggiore età ai fini dell’iscrizione).
Un’altra possibilità di partecipazione è offerta (solo per alcune fasce di età) dal servizio civile; per avere informazioni su quest’ultimo, occorre consultare l’indirizzo www.serviziocivile.gov.it.
ISCRIZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
(estratto Regolamento G.C.V.P.C. Nocera Inferiore, approvato con D.C.C. n. 21 del 26 Ottobre 2014)
Art. 2 – Requisiti
Al gruppo comunale di Protezione Civile (omissis) possono aderire i cittadini di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:
- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- abbiano dimora preferibilmente nel Comune di Nocera Inferiore;
- godano dei diritti civili;
- non abbiano subito condanne penali
Art. 3 – Ammissione al gruppo
L’ammissione al Gruppo Comunale è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all’accettazione della stessa da parte del Sindaco.
I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l’appartenenza al Gruppo Comunale e l’eventuale “specializzazione”.
Art. 8 – Formazione dei volontari
I volontari possono essere formati ed addestrati secondo le indicazioni programmatiche di Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, della Regione, della Provincia, e dell’Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio, con il supporto di personale di queste amministrazioni e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o di altri tecnici o esperti qualificati in materia che siano ritenuti idonei.
Art. 10 – Obblighi dei volontari
Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, e spirito di collaborazione.
Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate. nè tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile nè svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di protezione civile (previsione, prevenzione e soccorso).
Art. 11 – Diritti dei volontari
In applicazione del DPR 194/2001, ai volontari aderenti al Gruppo Comunale, iscritto all’Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Campania, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all’art. 2 comma 1 della Legge 225/92 come modificato dalla legge n. 100 del 12 Luglio 2012, nonchè in attività di formazione addestramento nella stessa materia, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 112/98, e comunque nel rispetto che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni all’anno:
- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’art. 4 delle legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione.
Art. 18 – Esclusione dal gruppo
L’accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari condizionano l’appartenenza al Gruppo Comunale. Le infrazioni o l’inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea del volontariato. La sospensione è attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Consiglio Direttivo. Ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso e con atto motivato, il volontario sospeso può essere escluso dal Gruppo Comunale.
PER DIVENTARE VOLONTARIO, CLICCA QUI
Ultimo aggiornamento
24 Agosto 2022, 11:42